![]() Privacy ed e-mail aziendale, una guida per capire*
![]() Si scontrano da una lato il principio di segretezza della corrispondenza e dall'altro l'uso di uno strumento aziendale. Il confine è labile, come testimoniato dai pronunciamenti del Garante e dalle sentenze dei Tribunali.
Partiamo da alcuni fatti: secondo il Garante della Privacy, è compito del datore di lavoro stilare idonee misure di sicurezza dei sistemi informativi, soprattutto al fine di prevenire utilizzi illeciti che potrebbero essere fonte di responsabilità di rilievo civile o penale. Spetta quindi allo stesso datore garantire l'efficienza ed il corretto utilizzo del Web e della posta elettronica da parte dei dipendenti, definendone preliminarmente modalità permesse di utilizzo (policy) nel rispetto della disciplina in tema di diritti e relazioni sindacali. Controllo a distanza dei lavoratori Disciplinare interno In definitiva, in relazione alle e-mail aziendali, il Codice della Privacy prescrive come necessaria una trasparenza assoluta nei rapporti tra dipendente e datore di lavoro, come previsto del resto dall'articolo 4 dello Statuto dei lavoratori in materia di "uso di attrezzature munite di videoterminali", il quale classifica come illegittimi eventuali controlli informatici "all'insaputa dei lavoratori". Quando si può controllare l'e-mail del dipendente In sostanza, la strutturazione dell'indirizzo di posta elettronica con il nome del lavoratore non determina il fatto che la casella diventi "proprietà privata" del dipendente assegnatario. E ci sono diverse sentenze al riguardo. Le sentenze dei Tribunali Allo stesso modo, una sentenza del Tribunale del capoluogo lombardo ha altresì escluso che la posta elettronica aziendale possa essere assimilata a quella tradizionale e su di essa possa vigere il principio di segretezza di cui all'art. 616 del Codice Penale, "...nè, si può ritenere che l'assimilazione della posta elettronica alla posta tradizionale, con conseguenziale affermazione generalizzata del principio di segretezza, si verifichi nel momento in cui il lavoratore utilizzi lo strumento per fini privati -ossia extra lavorativi-, atteso che giammai un uso illecito -o, al massimo, semplicemente tollerato, ma non certo favorito- di uno strumento di lavoro può far attribuire, a chi questo illecito commette, diritti di sorta...". Con una sentenza datata 2006, il Tribunale penale ordinario di Torino, Sezione distaccata di Chivasso ha confermato il citato orientamento giurisprudenziale, stabilendo che "...l'e-mail aziendale appartiene al datore di lavoro. In relazione al reato di cui all'art. 616 c.p. il fatto non sussiste qualora, anche in presenza di adeguata policy aziendale, il datore di lavoro acceda alla casella personalizzata del dipendente...". Per concludere, il miglior modo per approcciare il problema è definire un disciplinare interno, dettagliato, di facile comprensione e diffuso a tutti dipendenti che illustra le modalità d'uso dei sistemi informativi e della e-mail. Mai come in questi casi, la trasparenza paga.
*Articolo tratto da 01Net NEWS ed EVENTI
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