![]() La fattura elettronica diventa più semplice*
![]() Nuova interpretazione dell'Agenzia delle entrate che supera le restrizioni del passato
Come riferisce il Sole 24 Ore, con la risoluzione n. 158/E del 15 giugno l'agenzia permette massima libertà sull'individuazione del sistema con cui acquisire l'immagine dei documenti a rilevanza fiscale superando di fatto le rigide interpretazioni delle risoluzioni n. 161/E/2007 e 14/E/2008. In pratica è possibile acquisire direttamente l'immagine prodotta tramite il processo di generazione dello spool senza materializzare il documento su supporto fisico. L'agenzia delle Entrate ammette, infatti, la conservazione sostitutiva da spool di stampa di documenti analogici prodotti o ricevuti con modalità informatiche ma privi di riferimento temporale e di firma digitale dell'emittente. Il supporto cartaceo, che continua a essere necessario, dovrà rimanere in vita solamente sino al momento in cui non sarà completata la conservazione sostitutiva mediante apposizione di firma digitale e marca temporale. L'Agenzia delle Entrate ha infine confermato gli orientamenti interpretativi già espressi relativamente alla decorrenza del termine quindicinale di conservazione delle fatture elettroniche, all'invio dell'impronta dell'archivio tributario e all'obbligo di conservare in maniera sostitutiva le fatture che saranno emesse elettronicamente nei confronti delle amministrazioni statali quando diverranno operativi gli obblighi previsti dalla legge 244/2007.
Sempre il Sole 24 Ore riferisce che l'amministrazione finanziaria ha legittimato l'acquisizione della relativa immagine tramite il processo di generazione dello spool di stampa, a condizione che l'immagine così acquisita rispecchi in maniera fedele, corretta e veritiera il contenuto rappresentativo del documento. Per le fatture, ad esempio, sarà necessario che dall'immagine acquisita ai fini della conservazione, risultino gli elementi essenziali ex Dpr 633/72, articolo 21, comma 2. L'immagine da spool di stampa deve essere memorizzata su un supporto di cui sia assicurata la leggibilità nel tempo, con garanzia dell'ordine cronologico e senza soluzioni di continuità. Sin dal momento della memorizzazione devono, inoltre, essere garantite le funzioni di ricerca ed estrazione secondo gli indici individuati dall'articolo 3 del Dm 23 gennaio 2004.
*articolo tratto da 01net.com NEWS ed EVENTI
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